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dic 22, 2022

D.Lgs. 199/2021 e gli obblighi sulle fonti rinnovabili

Metto a disposizione un approfondimento molto utile che riassume le principali modifiche e novità introdotte rispetto al D.Lgs. 28/2011.


Ho voluto essere tecnico nel linguaggio per non rischiare di tralasciare dei dati importanti.


Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre (G.U. n. 285 del 30/11/2021), che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cd. RED II).


Tale decreto, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.


Nello specifico apporta delle modifiche al precedente D. Lgs. 28/2011, in particolare agli obblighi relativi alla copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti. Tale obbligo è stato incrementato dal 50% al 60% ed è in vigore per tutti i titoli abilitativi presentati a partire dal 13 giugno 2022. Per gli edifici pubblici tale obbligo sale al 65%.


Il Decreto definisce anche le procedure e i titoli abilitativi da utilizzare per l’installazione degli impianti negli edifici.


Alcune Regioni, inoltre, hanno legiferato in autonomia introducendo parametri più restrittivi del D. Lgs. 199, è il caso della Regione Emilia Romagna e della Provincia Autonoma di Trento


Riferimenti legislativi nazionali relativi all’obbligo di copertura dei consumi da fonti rinnovabili: 


D. Lgs. n. 28/2011:

art.11 + Allegato 3 ha introdotto gli obblighi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione rilevante. Obblighi in vigore per le pratiche edilizie presentate prima del 13/06/2022.


D. Lgs. n. 199/2021:

art. 26 + Allegato 3 ha abrogato la previgente disciplina introducendo nuovi obblighi più restrittivi con decorrenza dal 13/06/2022 (centottanta giorni successivi alla sua entrata in vigore, avvenuta il 15/12/2021) relativamente alla data di richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato. 


Ambito di applicazione: Gli obblighi si applicano, ai sensi del comma 1, art. 26 del D. Lgs. 199/2021:


1) ai progetti di edifici di nuova costruzione;

2) ai progetti di ristrutturazione rilevante, come tali intendendo, ai sensi della lettera m), comma 1, art. 2 del D. Lgs. 28/2011:

a) edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 m2, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;


oppure


b) edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione straordinaria.


Percentuali di copertura dei consumi: 

Ai sensi del punto 2.1, Allegato III al D. Lgs. 199/2021, gli edifici privati nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura:

1) del 60% (65% per gli edifici pubblici) dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;

2) del 60% (65% per gli edifici pubblici) della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.


Non sono invece previsti, come nel regime previgente, requisiti meno stringenti per i centri storici.


Potenza elettrica degli impianti da installare:

Ai sensi del punto 2.3, Allegato III al D. Lgs. 199/2021, per gli edifici privati nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula:


P = k * S


dove:

- k è una costante uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;

- S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2, senza tenere in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.


Per gli edifici pubblici, la potenza elettrica degli impianti da installare è incrementata del 10% (la formula dovrà pertanto essere modificata in P = k * S * 1,1). 


Non sono invece previste, come invece nel regime previgente, deroghe per i centri storici.


Sanzioni:

L’inosservanza degli obblighi concernenti l’integrazione delle fonti rinnovabili descritti, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio, ai sensi del comma 4, art. 26 del D. Lgs. 199/2021.


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