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Metto a disposizione un approfondimento molto utile che riassume le principali modifiche e novità introdotte rispetto al D.Lgs. 28/2011.
Ho voluto essere tecnico nel linguaggio per non rischiare di tralasciare dei dati importanti.
Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre (G.U. n. 285 del 30/11/2021), che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cd. RED II).
Tale decreto, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.
Nello specifico apporta delle modifiche al precedente D. Lgs. 28/2011, in particolare agli obblighi relativi alla copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti. Tale obbligo è stato incrementato dal 50% al 60% ed è in vigore per tutti i titoli abilitativi presentati a partire dal 13 giugno 2022. Per gli edifici pubblici tale obbligo sale al 65%.
Il Decreto definisce anche le procedure e i titoli abilitativi da utilizzare per l’installazione degli impianti negli edifici.
Alcune Regioni, inoltre, hanno legiferato in autonomia introducendo parametri più restrittivi del D. Lgs. 199, è il caso della Regione Emilia Romagna e della Provincia Autonoma di Trento
Riferimenti legislativi nazionali relativi all’obbligo di copertura dei consumi da fonti rinnovabili:
D. Lgs. n. 28/2011:
art.11 + Allegato 3 ha introdotto gli obblighi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione rilevante. Obblighi in vigore per le pratiche edilizie presentate prima del 13/06/2022.
D. Lgs. n. 199/2021:
art. 26 + Allegato 3 ha abrogato la previgente disciplina introducendo nuovi obblighi più restrittivi con decorrenza dal 13/06/2022 (centottanta giorni successivi alla sua entrata in vigore, avvenuta il 15/12/2021) relativamente alla data di richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato.
Ambito di applicazione: Gli obblighi si applicano, ai sensi del comma 1, art. 26 del D. Lgs. 199/2021:
1) ai progetti di edifici di nuova costruzione;
2) ai progetti di ristrutturazione rilevante, come tali intendendo, ai sensi della lettera m), comma 1, art. 2 del D. Lgs. 28/2011:
a) edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 m2, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
oppure
b) edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione straordinaria.
Percentuali di copertura dei consumi:
Ai sensi del punto 2.1, Allegato III al D. Lgs. 199/2021, gli edifici privati nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura:
1) del 60% (65% per gli edifici pubblici) dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
2) del 60% (65% per gli edifici pubblici) della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Non sono invece previsti, come nel regime previgente, requisiti meno stringenti per i centri storici.
Potenza elettrica degli impianti da installare:
Ai sensi del punto 2.3, Allegato III al D. Lgs. 199/2021, per gli edifici privati nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula:
P = k * S
dove:
- k è una costante uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
- S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2, senza tenere in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.
Per gli edifici pubblici, la potenza elettrica degli impianti da installare è incrementata del 10% (la formula dovrà pertanto essere modificata in P = k * S * 1,1).
Non sono invece previste, come invece nel regime previgente, deroghe per i centri storici.
Sanzioni:
L’inosservanza degli obblighi concernenti l’integrazione delle fonti rinnovabili descritti, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio, ai sensi del comma 4, art. 26 del D. Lgs. 199/2021.